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martedì 28 dicembre 2010

L'ufficio stampa del Presidente è legittimo?

Parma, 28 dicembre 2010

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Parma
Dott.Vincenzo Bernazzoli




INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED IN AULA


Oggetto: Accesso agli atti non evaso correttamente su società “Contesto srl”

PREMESSO

Che la società Contesto srl, su cui ho depositato una richiesta di accesso agli atti sui lavori svolti dal 2007, con sede legale a Modena in via Zucconi n°90, a quanto risulta ha seguito la comunicazione per la campagna elettorale nel 2009 del Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli, si occupa del servizio di ufficio stampa dello stesso Presidente da vari anni, ed in particolare ha percepito dal 2007 a oggi i seguenti compensi per il servizio di ufficio stampa:
1. 16.800€ per servizio dal 01/02/2007 al 31/03/2007 - affidamento diretto perché l’importo è inferiore ai 20.000€, mi è stato allegato il contratto, la Delibera di Giunta n°27/2007, Determina del Dirigente n°360 del 30/01/2007;
2. 33.500€ per servizio dal 01/04/2007 al 31/07/2007; mi è stato allegato il contratto, non mi è stata allegata la Delibera di Giunta;
3. 211.140,00€; per servizio dal 01/09/2007 al 20/06/2009, mi è stato allegato il contratto, una sola pagina della determina del dirigente n°2944 del 27/08/2007.
4. 5.880,00€ per l’affidamento degli aspetti comunicativi del Premio “Colasanti – Lopez” il 03/04/2008;
5. 52.877,00€ il 11/04/2008 per campagna d’informazione contro la violenza sulle donne, mi è stato allegato il contratto;
6. 106.789,80€ per servizio di comunicazione del Presidente della Provincia di Parma dal 01/10/2009 al 31/12/2011, mi è stato allegato il contratto, la Determinazione del Dirigente n°3590 del 29/09/2009;


CONSTATATO

Che nella documentazione consegnatami è evidente che mancano numerosi atti che non mi consentono una chiara valutazione sull’operato dell’Amministrazione Provinciale, in allegato ad alcuni contratti mancavano pagine delle Delibere, in alcuni mancavano le Delibere per intero, in altre vi erano anche le Determine del dirigente.
Che non essendo presente la Delibera relativa al contratto stipulato in data 14/05/2007 di importo pari a 33.500€, viene il dubbio che sia stata adottata la procedura dell’affidamento diretto come avvenne per il contratto del 21/02/2007, con la differenza che in precedenza si trattava di un contratto di valore inferiore ai 20.000,00€ come prevede la legge.
Che la Provincia, stando a quanto previsto in molti contratti di lavoro di suoi dipendenti, dispone di numerosi dipendenti addetti alla comunicazione,


INTERROGA

Il Presidente della Provincia per sapere:
1. Se ritiene corretta la parziale risposta all’accesso agli atti da me ricevuta e se, a suo parere, trasmettere a piacere alcuni documenti piuttosto che altri è indicazione di trasparenza;
2. Se per il contratto stipulato con la società Contesto Srl in data 14/05/2007 è stata seguita la procedura dell’affidamento diretto;
3. Quali sono le competenze di cui non dispone l’ente Provincia di Parma, pur avendo numerosi dipendenti assunti con la mansione di addetti stampa, per cui l’attività di ufficio stampa riguardante il Presidente della Provincia di Parma è affidata in consulenza a Contesto S.r.l.;
4. Se la società in questione è stata utilizzata dal Presidente e dalla sua lista per la campagna elettorale delle Elezioni Provinciali del 2009.




Il Consigliere Provinciale
Simone Orlandini

mercoledì 15 dicembre 2010

Conflitto d'interessi per lo staff del Presidente



Parma, 15 dicembre ’10

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Parma
Dott.Vincenzo Bernazzoli




INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED IN AULA


Oggetto: Conflitto d’interesse nella collaborazione tra la Sig.ra Sandei e la ditta Car Server


PREMESSO


Che la Sig.ra Sandei assunta a far tempo dal 25/08/2005 dalla Provincia di Parma, presso l’Ufficio Gabinetto del Presidente della Giunta provinciale con ruolo di Supporto e Coordinamento dell’Attività di Giunta, è stata autorizzata dalla stessa Amministrazione provinciale, con determinazione del dirigente n.3583 del 25/08/2005 a mantenere la carica di Presidente della CAR SERVER s.p.a. fino al 31/12/2005, per essere successivamente nuovamente autorizzata a svolgere prestazioni occasionali per collaborazione commerciale finalizzata alla promozione dello sviluppo di tale società privata, con determinazioni del dirigente 2560 del 19/07/2006 e 4008 del 27/11/2007 rispettivamente nei periodi dal luglio al dicembre 2006 e dal 27/11/2007 al 31/12/2007 per 15 giorni.

Che nella Deliberazione del Dirigente n°4008 del 27/11/2007 del Servizio Organizzazione Gestione Amministrazione Personale con la quale si autorizza la Sig.ra Sandei a collaborare nuovamente con Car Server si considera:
“Che il succitato art. 14, in combinato con il c.5 dell’art. 53, prevede che l’incarico extra ufficio sia autorizzabile a condizione che sia compatibile con i doveri d’istituto della dipendente interessata e che, nell’espletamento di tale incarico, non si determinino incompatibilità né di diritto, né di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, che concorra a favorire il raggiungimento di finalità primarie per l’interesse pubblico e che concorra altresì all’arricchimento dell’esperienza professionale dell’interessata, da cui possa trarre vantaggio anche l’amministrazione”.


RILEVATO

Che l’art. 23 CCNL 6/7/1995 aggiornato con art. 23 CCNL 2002 sancisce: “1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli intessi privati propri altrui. …omissis..
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
….omissis…. c)non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; …omissis…
r) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Che pochi mesi dopo l’ultima collaborazione di Sandei con Car Server, la ditta in questione vinceva un bando per il noleggio a lungo termine delle auto in Provincia del valore di circa 2.000.000€. L’appalto in questione oggi è al centro di gravi polemiche in quanto il servizio di programmazione economica a letteralmente sbagliato le previsioni dei fabbisogno di veicoli dell’ente già dai primi mesi di locazione delle auto, portando alla restituzione di parte delle stesse e al pagamento di salatissime penali.

Che la giurisprudenza dispone: “Risponde di danno erariale il Sindaco di un comune, unitamente al segretario dell’ente che assuma in staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto privo di diploma di laurea, corrispondendogli un compenso pari alla categoria D3 per il cui accesso dall’esterno è prevista la laurea, in quanto la spesa sostenuta dall’amministrazione risulta al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di riferimento: il Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, in attuazione dell’art.35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, dispone che, per la categoria D) sia necessario il diploma di laurea. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana con sentenza n°622 del 21/09/2004, che, nel condannare il Sindaco e il Segretario dell’Ente, riconosce la sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento era stato adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore o di chi fa parte del corpo dell’apparato burocratico, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza. La Corte specifica che le presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione. Del danno erariale risponde, oltre al Sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale, allorché lo stesso, in difformità dei suoi doveri istituzionali, abbia reso l’attività dell’Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale.

Che da una verifica sui cartellini di presenza della Sig.ra Sandei risulta la presenza continuativa per i tutti i giorni, per l’intera giornata, dal 27 novembre 2007 al 31 dicembre dello stesso anno, periodo oggetto dell’autorizzazione a collaborare 15 giorni con Car Server.

Che dalla sua risposta Prot. n°23399 al Consigliere Nonnis Marzano scrive che per tale collaborazione la sig.ra Sandei ha percepito 5.000€ lordi.


INTERROGA
Il Presidente della Provincia per sapere:

1. Se l’autorizzazione a concessa alla Sig.ra Sandei a collaborare con Car Server pochi mesi prima del bando di gara per il noleggio auto abbia violato l’art. 23 CCNL 6/7/1995 aggiornato con art. 23 CCNL 2002 costituendo una chiaro conflitto d’interesse.
2. Se alla luce della Sentenza della Corte dei Conti sez. Toscana sentenza n°622 del 21.09.2004, la sua amministrazione sia in possesso della facoltà di modificare a piacere, come da sua risposta a mia interrogazione del 29/11/2010, l’inquadramento di un dipendente che per sei anni è stato assunto con cat. D3, di colpo viene inquadrato in C1, poiché ci si è resi conto che esso non possedeva i requisiti per quel tipo di inquadramento.
3. Se la collaborazione con Car Server è stata effettuata nel dicembre 2007, come è possibile che la Sig.ra Sandei fosse regolarmente presente negli uffici della Provincia? Il sistema di controllo di entrata e uscita tramite cartellino dei dipendenti funziona correttamente?


Il Consigliere Provinciale
Simone Orlandini

domenica 12 dicembre 2010

Noleggio auto, fare chiarezza



Parma, 11 dicembre 2010

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Parma
Dott.Vincenzo Bernazzoli




INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED IN AULA


Oggetto: Chiarimenti su Vostra risposta Prot. Gen. 77135 del 29/11/2010 su noleggio auto.


CONSTATATO


Che il D.L. n.78 convertito in legge n°122 esprime la volontà di ridurre i costi del parco macchine, non esorta a pagare delle penali.

Che nel contratto di noleggio stipulato con Car Server non viene fatto alcun riferimento a penali in caso di restituzione anticipata di veicoli o di sovra kilometraggio degli stessi.

Che nella determina del dirigente n°3163 del 29/09/2010 la dirigente scrive:” – Di provvedere entro il 30/09/2010, alla restituzione di n°15 Fiat Panda Natural Power alla società Car Server spa di Reggio Emilia e alle condizioni con la stessa concordate;
-Di confermare la spesa complessiva di euro 106.515,58 relativa al noleggio mezzi dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2010…….”

Che i circa 70.000€ di penali pagate sono una colpa grave per l’Ente

Che sostenere che con la restituzione di 27 mezzi pagando una penale di circa 70.000€ si arriva ad avere un risparmio per l’ente di 432.153,20€ nei sei anni successivi non è corretto, in quanto la continua restituzione delle auto genera penali, come anche il sovra utilizzo delle auto al di sopra dei km stabiliti, è evidente che l’errata programmazione del fabbisogno di autovetture già riscontrata potrebbe portarci a pagare salatissime penali per le auto restituire e pagare contemporaneamente esose penali per il sovra utilizzo delle vetture rimaste.



INTERROGA

Il Presidente della Provincia per sapere:

1. Per quale motivo sono state pagate penali alla ditta Car Server spa per la restituzione in anticipata di veicoli, non essendo menzionate penali nel contratto d’appalto.
2. Perché nella determina n°3163 si enuncia il pagamento per noleggio mezzi e non si fanno precisazioni sulle penali pagate? Le determine devono essere estremamente trasparenti ed esaustive nei loro contenuti, la determina in questione lo è?
3. E’ corretto su una spesa così importante aggravata da una sanzione pesantissima limitarsi ad una determina di un dirigente invece di deliberare in Giunta?
4. Le penali da quali capitoli di spesa di bilancio sono state sottratte?
5. Le penali vengono pagate solo al momento della restituzione del veicolo oppure una quota parte viene ulteriormente corrisposta tutti i mesi?
6. A quanto ammontano le penali pagate per sovra kilometraggio percorso dalle vetture?



Il Consigliere Provinciale
Simone Orlandini

lunedì 6 dicembre 2010

Denuncia per violazione della mia posta elettronica


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PARMA
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Io sottoscritto, Simone Orlandini, in qualità di Consigliere della Provincia di Parma, espongo quanto segue.
Alcuni giorni orsono, sono venuto a conoscenza del fatto che qualcuno, introducendosi all’interno della mia casella di posta elettronica, messa disposizione del Servizio Informativo dell’Ente, ha preso cognizione del contenuto della mia corrispondenza.
Alla luce del suddetto evento è evidente una lesione del diritto alla privacy: a prescindere infatti dalla deprecabilità dell’atto, rimane che con esso vengono messi in discussione la sicurezza e il diritto alla riservatezza, che dovrebbero invece essere garantiti ad un Pubblico Amministratore. E’ pertanto doveroso non rimanere inerti di fronte ad un simile comportamento.
Tanto premesso io sottoscritto, nella mia qualità sopracitata, inoltro all’Ill.mo Procuratore della Repubblica presso Codesto Tribunale
DENUNCIA-Q U E R E L A
contro ignoti, affinchè vengano penalmente perseguiti i fatti descritti in premessa.
Quanto sopra facendo fin d’ora espressa riserva di agire giudizialmente, in sede penale o in quella ritenuta più idonea.



Parma, 30/09/2010
IL CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI PARMA
Simone Orlandini

mercoledì 1 dicembre 2010

Denuncia alla Corte dei Conti


Ecc.ma PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
della REGIONE EMILIA – ROMAGNA
P.zza 8 agosto, n°26 40126 Bologna – Tel. 051 2867830

ESPOSTO-DENUNCIA

presentato dal consigliere di minoranza del consiglio provinciale di Parma, dal Coordinatore Provinciale del Popolo della Libertà, nelle persone dei sottoscrittori Sigg.ri: Consigliere Provinciale Simone Orlandini, Coordinatore Provinciale del Popolo della Libertà Luigi Giuseppe Villani

Premesso che

in data 5 novembre 2009 la Giunta Provinciale, con delibera n. 886, ha approvato il nuovo disegno organizzativo dell’Ente così disponendo l’avvio delle necessarie procedure per l’individuazione dei nuovi incarichi dirigenziali secondo quanto indicato nel rinnovato organigramma;

il successivo 19 novembre la Giunta Provinciale, con atto n. 925/2009, al fine di “garantire il presidio di tutte le posizioni dirigenziali previste nel nuovo organigramma dell’Ente” approvato con il sopra richiamato atto n. 886, ha deliberato di dare avvio alle procedure selettive per la copertura degli otto posti di dirigente a tempo determinato che a seguito del predetto nuovo organigramma risultavano vacanti, con una spesa complessiva a carico del bilancio provinciale di 881.919,95 euro per l’anno 2010 e di 882.927,85 euro per l’anno 2011;

l’art. 26 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dispone, per la copertura dei posti che l’Amministrazione intende coprire a tempo determinato, che si provveda mediante procedure selettive pubbliche, previa adozione degli atti con cui la Giunta individui le caratteristiche che i soggetti interessati dovranno possedere e dando adeguata pubblicizzazione agli avvisi di selezione;

a seguito di dette selezioni, sulla base di titoli di studio ed esperienze quinquennali nelle posizioni professionali acquisite nelle funzioni di pertinenza dei posti messi a selezione, rilevati dai curricula, sono stati assunti otto dirigenti a tempo determinato, dal 2 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, con determinazioni dirigenziali nn. 4639, 4640, 4641, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662;

presso la Provincia di Parma oggi, pertanto, risultano in servizio diciassette dirigenti, nove a tempo indeterminato ed otto, come detto sopra, a tempo determinato;

Alla luce di quanto premesso, si osserva in diritto quanto segue:

è ormai principio generale e pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dagli enti locali esclusivamente nel rispetto delle previsioni dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

non risulta dunque più applicabile l’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, che risulta incompatibile con la riforma Brunetta;

la sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 2010, n. 324 ha sancito la conformità alla Costituzione dell’art. 19, comma 6-ter, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale si estende a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali, la regolamentazione degli incarichi dirigenziali a contratto prevista nel precedente comma 6;

la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con il parere 15 novembre 2010, n. 231 ha decretato l’abrogazione dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000;





Per questi motivi si chiede

a codesta Eccellentissima Procura della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale - di voler esaminare il presente esposto e di accertare l’esistenza del danno patrimoniale prodotto alla Provincia di Parma per l’assunzione dei suddetti otto dirigenti a tempo determinato;

di accertare l’eventuale danno procurato e di condannare i responsabili al pagamento a favore della Provincia di Parma di quanto dovuto.



Con osservanza
Parma lì 30/11/2010

Simone Orlandini
Consigliere Provinciale del gruppo Popolo della Libertà

___________________

Luigi Giuseppe Villani
Coordinatore Provinciale del Popolo della Libertà

___________________

L'IDV predica bene e razzola male



Parma, 29 Novembre 2010

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Parma
Dott.Vincenzo Bernazzoli


INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED IN AULA


Oggetto: Possibilità di trasmissione via web delle sedute consiliari

I Sottoscritti Simone Orlandini e Gianluca Armellini;

PREMESSO
Che nella sua risposta alla nostra interrogazione del 12 luglio 2010 sulla mancanza di trasparenza sull’operato dei consiglieri, in cui chiedevamo di poter vedere pubblicate per esteso le nostre interrogazioni sul sito web della Provincia e poter trasmettere via web le sedute consiliari; lei accoglieva la possibilità di pubblicare le interrogazioni per esteso, e contestava quella di trasmettere via web i consigli provinciali a causa dei costi esosi del servizio.

RILEVATO
Che nei due sabati scorsi il gruppo politico Italia dei Valori, di cui la consigliere provinciale Paola Zilli è Coordinatrice Provinciale; sta promuovendo una raccolta di firme per sollecitare il Comune di Parma a trasmettere via web i Consigli Comunali per una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, sottolineando che il costo dell’operazione è praticamente uguale a zero.

CONSTATATO
Che il gruppo politico IDV è parte integrante della maggioranza che governa la Provincia, che sta promuovendo un’azione di trasparenza nei confronti del Comune di Parma, dimenticandosi che la Provincia, nella persona del Presidente, ha negato questa possibilità, cioè la trasmissione via web delle sedute, a causa dei costi esosi del’operazione

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Per sapere se la proposta di trasmettere via web i consigli comunali, che la consigliere Zilli sta portando avanti nei confronti del comune di Parma, che a suo dire è a costo zero, è attuabile anche ai consigli provinciali.


Simone Orlandini,
Gianluca Armellini
Gruppo consiliare PDL