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mercoledì 15 dicembre 2010

Conflitto d'interessi per lo staff del Presidente



Parma, 15 dicembre ’10

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Parma
Dott.Vincenzo Bernazzoli




INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED IN AULA


Oggetto: Conflitto d’interesse nella collaborazione tra la Sig.ra Sandei e la ditta Car Server


PREMESSO


Che la Sig.ra Sandei assunta a far tempo dal 25/08/2005 dalla Provincia di Parma, presso l’Ufficio Gabinetto del Presidente della Giunta provinciale con ruolo di Supporto e Coordinamento dell’Attività di Giunta, è stata autorizzata dalla stessa Amministrazione provinciale, con determinazione del dirigente n.3583 del 25/08/2005 a mantenere la carica di Presidente della CAR SERVER s.p.a. fino al 31/12/2005, per essere successivamente nuovamente autorizzata a svolgere prestazioni occasionali per collaborazione commerciale finalizzata alla promozione dello sviluppo di tale società privata, con determinazioni del dirigente 2560 del 19/07/2006 e 4008 del 27/11/2007 rispettivamente nei periodi dal luglio al dicembre 2006 e dal 27/11/2007 al 31/12/2007 per 15 giorni.

Che nella Deliberazione del Dirigente n°4008 del 27/11/2007 del Servizio Organizzazione Gestione Amministrazione Personale con la quale si autorizza la Sig.ra Sandei a collaborare nuovamente con Car Server si considera:
“Che il succitato art. 14, in combinato con il c.5 dell’art. 53, prevede che l’incarico extra ufficio sia autorizzabile a condizione che sia compatibile con i doveri d’istituto della dipendente interessata e che, nell’espletamento di tale incarico, non si determinino incompatibilità né di diritto, né di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, che concorra a favorire il raggiungimento di finalità primarie per l’interesse pubblico e che concorra altresì all’arricchimento dell’esperienza professionale dell’interessata, da cui possa trarre vantaggio anche l’amministrazione”.


RILEVATO

Che l’art. 23 CCNL 6/7/1995 aggiornato con art. 23 CCNL 2002 sancisce: “1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli intessi privati propri altrui. …omissis..
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
….omissis…. c)non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; …omissis…
r) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Che pochi mesi dopo l’ultima collaborazione di Sandei con Car Server, la ditta in questione vinceva un bando per il noleggio a lungo termine delle auto in Provincia del valore di circa 2.000.000€. L’appalto in questione oggi è al centro di gravi polemiche in quanto il servizio di programmazione economica a letteralmente sbagliato le previsioni dei fabbisogno di veicoli dell’ente già dai primi mesi di locazione delle auto, portando alla restituzione di parte delle stesse e al pagamento di salatissime penali.

Che la giurisprudenza dispone: “Risponde di danno erariale il Sindaco di un comune, unitamente al segretario dell’ente che assuma in staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto privo di diploma di laurea, corrispondendogli un compenso pari alla categoria D3 per il cui accesso dall’esterno è prevista la laurea, in quanto la spesa sostenuta dall’amministrazione risulta al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di riferimento: il Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, in attuazione dell’art.35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, dispone che, per la categoria D) sia necessario il diploma di laurea. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana con sentenza n°622 del 21/09/2004, che, nel condannare il Sindaco e il Segretario dell’Ente, riconosce la sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento era stato adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore o di chi fa parte del corpo dell’apparato burocratico, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza. La Corte specifica che le presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione. Del danno erariale risponde, oltre al Sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale, allorché lo stesso, in difformità dei suoi doveri istituzionali, abbia reso l’attività dell’Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale.

Che da una verifica sui cartellini di presenza della Sig.ra Sandei risulta la presenza continuativa per i tutti i giorni, per l’intera giornata, dal 27 novembre 2007 al 31 dicembre dello stesso anno, periodo oggetto dell’autorizzazione a collaborare 15 giorni con Car Server.

Che dalla sua risposta Prot. n°23399 al Consigliere Nonnis Marzano scrive che per tale collaborazione la sig.ra Sandei ha percepito 5.000€ lordi.


INTERROGA
Il Presidente della Provincia per sapere:

1. Se l’autorizzazione a concessa alla Sig.ra Sandei a collaborare con Car Server pochi mesi prima del bando di gara per il noleggio auto abbia violato l’art. 23 CCNL 6/7/1995 aggiornato con art. 23 CCNL 2002 costituendo una chiaro conflitto d’interesse.
2. Se alla luce della Sentenza della Corte dei Conti sez. Toscana sentenza n°622 del 21.09.2004, la sua amministrazione sia in possesso della facoltà di modificare a piacere, come da sua risposta a mia interrogazione del 29/11/2010, l’inquadramento di un dipendente che per sei anni è stato assunto con cat. D3, di colpo viene inquadrato in C1, poiché ci si è resi conto che esso non possedeva i requisiti per quel tipo di inquadramento.
3. Se la collaborazione con Car Server è stata effettuata nel dicembre 2007, come è possibile che la Sig.ra Sandei fosse regolarmente presente negli uffici della Provincia? Il sistema di controllo di entrata e uscita tramite cartellino dei dipendenti funziona correttamente?


Il Consigliere Provinciale
Simone Orlandini

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